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L'organizzazione |
Statuto
- Art. 1)
- È costituita l'Associazione denominata "IL SAGGIATORE MUSICALE" essa ha sede in Bologna, Via Galliera n. 3, presso il Dipartimento di Musica e Spettacolo della Università di Bologna.
- Art. 2)
- L'Associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro, la quale si propone come scopo la promozione di iniziative culturali ed editoriali nel campo della musicologia.
- Art. 3)
- Nellambito del raggiungimento del proprio scopo, l'Associazione, tra le sue attività potrà curare direttamente o indirettamente, la pubblicazione di un periodico denominato «Il Saggiatore Musicale».
- A tal fine potrà costituire comitati tecnici e gruppi di lavoro (quali un Comitato Direttivo del periodico con annessa segreteria di redazione) valendosi di collaborazioni volontarie per periodi di durata prestabilita. L'Associazione potrà svolgere e promuovere sia direttamente, sia mediante specifici rapporti di committenza qualsiasi attività anche per conto di altri Enti, Società o Istituti aventi comunque attinenza con il settore della musicologia.
- Art. 4)
- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
- a) da qualsiasi tipo di finanziamento, elargizione, donazione e lascito che sarà fatto a favore dell'Associazione da qualunque ente o persona fisica o giuridica;
- b) dalle eccedenze attive di bilancio che il Consiglio Direttivo potrà determinare di destinare annualmente all'incremento del patrimonio.
- Art. 5)
- L'Assocíazione trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento:
- a) dai proventi del Patrimonio;
- b) dalle eventuali quote di iscrizione dei Soci;
- c) dal ricavato delle attività svolte dall'Associazione ivi comprese la riproduzione, la commercializzazione e lo scambio di materiale a stampa.
- d) da eventuali sovvenzioni, contributi di persone fisiche e/o di Enti Pubblici e Privati.
- e) da qualunque altro introito realizzato dall'Associazione nell'ambito della sua attività.
- Art. 6)
- Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche di qualunque tipo. L'ammissione a socio, su richiesta dell'interessato, è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.
- Art. 7)
- LAssociazione è costituita dai Soci che si distinguono nelle seguenti categorie:
- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Sostenitori
- a) Sono Soci Fondatori le persone che sono intervenute nellatto costitutivo o coloro che saranno cooptati dal Consiglio Direttivo con tale qualifica.
- Per tale categoria di Soci non è applicabile il disposto del punto b) dell'art. 10 del presente Statuto.
- b) Sono Soci Ordinari e Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che siano interessate al perseguimento degli scopi sociali, ne facciano domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.
- Soci Ordinari e Sostenitori dovranno versare una quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
- Tutti i Soci sono tenuti a versare annualmente le quote stabilite per le varie categorie.
- Art. 8)
- Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente;
- f) il Segretario-Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri
- Art. 9)
- L'Assemblea Generale è formata da tutti gli iscritti alla Associazione ed è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente o dal Vice Presidente.
- Art. 10)
- L'Assemblea è Presieduta dal Presidente dell'Associazione, e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di essi da persona eletta dall'Assemblea stessa.
- Spetta in particolare all'Assemblea Generale:
- a) deliberare sugli affari iscritti all'Ordine del Giorno;
- b) revocare i Soci, sentito l'interessato;
- c) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;
- d) nominare il Collegio dei Probiviri;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al 3° comma del successivo articolo.
- Art. 11)
- Le riunioni dell'Assemblea Generale, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti.
- Per modificare lo Statuto, occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza sia dei presenti che dei Soci Fondatori.
- I Soci che non possono intervenire di persona all'Assemblea Generale, possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno dei Soci presenti.
- Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.
- Art. 12)
- LAssemblea dei Soci Fondatori si riunisce almeno due volte all'anno per offrire utili indicazioni alla gestione culturale e amministrativa dell'Associazione, e per le incombenze di cui al successivo art. 13).
- Art. 13)
- Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, dei quali almeno tre eletti fra i Soci Fondatori dall'Assemblea Generale.
- Essi durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
- Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere.
- Qualora lo ritenga necessario ed opportuno, il Consiglio Direttivo può nominare Comitati Tecnici e gruppi di lavoro che agiscano in totale autonomia operativa, dovendo peraltro rispondere del proprio operato al Consiglio Direttivo.
- Se nel corso del quinquennio di carica viene a mancare per una ragione qualsiasi un componente del Consiglio Direttivo di nomina dell'Assemblea, il Consiglio provvede alla cooptazione di altro membro, che durerà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.
- Art. 14)
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno o su richiesta scritta e motivata di due dei suoi membri e in ogni caso ogni sei mesi. Il Consiglio è validamente convocato quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri, e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.
- Al Consiglio Direttivo spettano:
- a) la scelta dei programmi scientifici e delle iniziative culturali ed editoriali;
- b) la stipulazione di convenzioni o contratti con Enti o Istituzioni senza necessità di approvazioni o ratifiche assembleari;
- c) la redazione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- d) la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- e) la nomina del Segretario-Tesoriere dell'Associazione;
- f) l'assunzione ed il licenziamento dell'eventuale personale dipendente;
- g) la nomina di eventuali Comitati Tecnici e gruppi di lavoro;
- h) qualsiasi altra facoltà che non sia - in virtù di legge e del presente Statuto - riservata alla competenza dell'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo può conferire con propria deliberazione deleghe e poteri di rappresentanza ad altri Consiglieri per la trattazione di determinati affari.
- Art. 15)
- Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi.
- Art. 16)
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, con tutti i poteri di cui dispone il Presidente.
- Art. 17)
- Il Segretario-Tesoriere provvede alla tenuta dei libri e alla gestione tecnico amministrativa dell'Associazione.
- Art. 18)
- Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri nominati dalla Assemblea, dei quali almeno uno fra i Soci Fondatori, vigila sulla corretta applicazione dello Statuto, decide delle controversie fra i Soci e la Associazione ed esercita un controllo sulla buona tenuta della contabilità, potendo a tal fine effettuare verifiche ed ispezioni dei relativi libri.
- Il Collegio, in caso di controversia deciderà ex bono et aequo, senza formalità procedurali e con giudizio inappellabile.
- Art. 19)
- L'Associazione può sciogliersi soltanto con deliberazione dell'Assemblea Generale, presa col voto favorevole di almeno la metà degli associati, e di almeno la metà dei Soci Fondatori.
- Art. 20)
- In caso di scioglimento dell'Associazione la destinazione di tutti i suoi beni, mobili e immobili, sarà decisa dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.
- Nei casi previsti dallart. 97 del Codice Civile, tutto il patrimonio passerà all'Ente o alla persona che saranno stati designati dall'Assemblea Generale nei modi di legge.
- Firmato: Renato Di Benedetto, Dott. Giorgio Forni Notaio
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Regolamento
Art. 1 - Lammissione a Socio è deliberata con voto unanime dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ne da comunicazione scritta al richiedente entro 30 giorni dalla delibera.
Per tutte le categorie di Soci, il Consiglio Direttivo stabilisce entro il 30 novembre lentità delle quote associative per lanno successivo. Il Segretario-Tesoriere ne dà comunicazione scritta ai Soci entro il 31 dicembre successivo.
I Soci sono tenuti a versare la quota sociale entro il mese di febbraio dell'anno corrispondente. Liscrizione è valida soltanto unitamente alla sottoscrizione dell'abbonamento annuale al periodico «Il Saggiatore musicale». Da questultima condizione sono esentati i Soci che convivono con altro socio regolarmente iscritto ed abbonato, e i Soci cui il Consiglio Direttivo disponga di cedere gratuitamente copia del periodico.
Art. 2 - LAssemblea Generale è convocata in seduta ordinaria entro il 30 giugno di ciascun anno. Entro la stessa data essa effettua, ogni quinquennio, l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
LAssemblea è convocata in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità. Deve essere egualmente convocata in seduta straordinaria entro sessanta giorni ogni qual volta lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci in regola col pagamento della quota. La richiesta deve essere fatta per iscritto al Presidente e deve indicare i punti che si richiede di mettere allordine del giorno.
La lettera di convocazione, recante l'ordine del giorno, è spedita ai Soci almeno trenta giorni prima della riunione. Ad essa sarà allegato, quando incomba l'elezione degli organi societari elettivi, lelenco dei Soci Fondatori, ordinari e sostenitori.
Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.
Per l'elezione del Consiglio direttivo, ciascun socio espone tre preferenze, di cui almeno una per un socio fondatore. Per lelezione del Collegio dei Probiviri, ciascun socio esprime due preferenze, di cui almeno una per un socio fondatore. In caso di parità di voti, prevale il socio più anziano d'età. Nel caso non risultino eletti tutti i componenti dei due organi, si procede immediatamente ad elezioni suppletive.
Per modificare il regolamento, occorre la presenza di almeno un terzo dei Soci e il voto favorevole della maggioranza sia dei presenti che dei Soci Fondatori.
Entro trenta giorni dall'approvazione di modifiche dello statuto e del regolamento da parte dell'Assemblea Generale, il Presidente ne informa per lettera i Soci Fondatori e li invita a pronunciarsi per iscritto entro i trenta giorni successivi. Le modifiche sono definitivarnente approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori.
Art. 3 L'Assemblea dei Soci Fondatori è indetta con le stesse modalità dell'Assemblea Generale.
Il Presidente e il Segretario-Tesoriere, qualora non siano Soci Fondatori, vi partecipano senza diritto di voto.
Art. 4 - Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, che viene convocata dal membro più anziano di età entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta elezione, elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario- Tesoriere.
Le sedute del Consiglio vengono indette dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata con lettera scritta recante l'ordine del giorno, al quale possono essere aggiunti per motivi d'urgenza nuovi punti soltanto con deliberazione unanime dei presenti.
Ai fini della pubblicazione del periodico «Il Saggiatore musicale», il Consiglio Direttivo nomina il Comitato direttivo, il Direttore, la Segreteria di redazione ed eventualmente uno o più comitati di consulenza. Tale nomina viene effettuata entro il mese di marzo dell'anno precedente linizio del mandato, che ha durata triennale.
Art. 5 - Il Segretario-Tesoriere tiene aggiornato l'elenco dei Soci e notifica agli interessati eventuali morosità (relative sia alla quota associativa, sia all'abbonamento al periodico «Il Saggiatore musicale») entro il mese di aprile di ogni anno.
Art. 6 - Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni. È presieduto dal membro più anziano d'età. Esso presenta all'Assemblea Generale una propria relazione.
Il Collegio vigila sulla corretta applicazione del regolamento.
Il Collegio funge da commissione elettorale nell'Assemblea Generale dei Soci. Ove uno o più membri del Collegio siano assenti, lAssemblea provvederà a nominare i sostituti.
Approvato il 23 marzo 1996 dallAssemblea dei soci.